Direzione e uffici C.I.B.

Direzione CIB:
Prof. Maurizio Cocucci
Email: maurizio.cocucci@unimi.it

Segreteria CIB:
Prof. Roberto Gambari
Email: gam@unife.it

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Area di Ricerca
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Statuto Stampa

Art.1 Finalità e Sede
Il Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie, istituito con atto convenzionale sottoscritto in data 26 marzo 1987, dai Rettori o dai rappresentanti delle: Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi della Tuscia, ha lo scopo di fornire supporti organizzativi, tecnici e finanziari alle Università consorziate e Istituti di Istruzione Universitaria, nel campo delle biotecnologie avanzate secondo le norme del presente Statuto.
Il Consorzio ha sede legale in Trieste presso il Rettorato dell'Università degli Studi di Trieste ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (M.U.R.S.T.).
Il Consorzio adotta, nell'esercizio della propria autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, propri Regolamenti concernenti gli Organi, le strutture, l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile, il personale, che invia per conoscenza al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Art.2 Università consorziate
Fanno parte del Consorzio:
a) Le Università che lo hanno promosso;
b) Ogni altra Università o Istituto di Istruzione Universitaria, che ne faccia domanda, previa deliberazione favorevole del Consiglio.

Art.3 Attività
Il Consorzio promuove e coordina attività di ricerca scientifica e di trasferimento nel campo delle biotecnologie avanzate, avvalendosi di unità di ricerca nelle Università consorziate.
Per il conseguimento dei propri fini statutari, il Consorzio potrà promuovere e predisporre opportuni strumenti esecutivi, intesi in particolare alla:

  • istituzione di Laboratori propri o presso Enti pubblici e privati di ricerca;
  • acquisizione di strumentazioni particolarmente costose;
  • attività di formazione, anche mediante accordi con le industrie per corsi di aggiornamento professionale, che prevedano la mobilità reciproca del personale di ricerca;
  • fornitura ad Amministrazioni statali, Enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, di pareri e mezzi di supporto, relativi a problemi nel settore delle biotecnologie.


Per svolgere tali attività, il Consorzio potrà stipulare contratti e convenzioni con il C.N.R., l'E.N.E.A., l'E.N.I., l'Area per la Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, la C.E.E. e con altri Organismi pubblici e privati, nazionali o internazionali, che perseguono gli stessi scopi o effettuano ricerche negli stessi settori. Potrà altresì prendere parte alla realizzazione di ricerche nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale.

Art.4 Patrimonio
Le Università di cui all'art. 2 dell'atto costitutivo contribuiscono con la somma di Lire 20.000.000 (ventimilioni) ciascuna, che viene versata entro 60 (sessanta) giorni dall'emanazione del D.P.R. che istituisce il Consorzio.
Ogni altra Università o Istituto di Istruzione Universitaria che venga ammesso a far parte del Consorzio è tenuto al versamento di una quota patrimoniale che verrà stabilita dal Consiglio del Consorzio di cui ai successivi articoli 7 e 8.

Art.5 Finanziamenti
Per il perseguimento delle proprie finalità il Consorzio si avvale del contributo ordinario annuale nella misura e secondo le modalità fissate dall'anzidetto Consiglio.
Tale contributo non potrà superare la quota di spettanza, accantonata sull'apposito capitolo di bilancio, da ciascuna Università consorziata.
Si avvale inoltre di:
1. Contributi erogati per le attività del Consorzio dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, da altre Amministrazioni statali e da Enti e Istituzioni pubblici o privati, italiani o stranieri;
2. Proventi derivanti dalla propria attività svolta sulla base di commesse, contratti e convenzioni con Amministrazioni statali e con Enti ed Istituzioni pubblici o privati; nonché dall'attività di formazione scientifica, tecnica e professionale, oggetto di opportune convenzioni;
3. Donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente accettati.

Art.6 Programma Triennale
La Giunta, sentito il Comitato Scientifico, predispone il programma triennale di attività del Consorzio con previsioni di finanziamento per l'intero periodo, da sottoporre al Ministro per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica per i provvedimenti di competenza.

Art.7 Organi
Sono organi del Consorzio:
a. Il Consiglio;
b. Il Direttore;
c. La Giunta;
d. Il Comitato Scientifico;
e. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.8 Il Consiglio
Il Consiglio è l'organo deliberante del Consorzio per quanto concerne sia l'attività scientifica sia l'utilizzazione dei mezzi finanziari.
Il Consiglio è composto da: un rappresentante di ciascuna delle Università o Istituti di Istruzione Universitaria consorziati, scelto fra i suoi professori di ruolo, operanti nel campo di attività del Consorzio.
I Direttori dei Laboratori del Consorzio partecipano di diritto ai lavori del Consiglio ed hanno diritto di voto nelle delibere che riguardano i Laboratori medesimi.
Il Consiglio è nominato per un triennio.
Il Consiglio:

  • Elegge il Direttore, il Vice-Direttore, i componenti della Giunta e parte dei componenti del Comitato Scientifico;
  • Approva il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;
  • Predispone il Regolamento dei Laboratori del Consorzio;
  • Approva il Programma Triennale delle attività scientifiche del Consorzio;
  • Delibera sulle richieste di afferenza di nuove Università ed Istituti di Istruzione Universitaria e ratifica i recessi dal Consorzio;
  • Adotta i regolamenti di esecuzione del presente Statuto e, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, le modifiche di Statuto;
  • Indica i limiti entro i quali la Giunta potrà operare nel corso dell'anno per attuare i programmi del Consorzio. Inoltre, sentito il parere del Comitato Scientifico:
  • Delibera sull'istituzione e soppressione di propri Laboratori;
  • Approva contratti, convenzioni e commesse;
  • Approva l'affidamento di incarichi e compiti alle unità operative ed ai propri Laboratori;
  • Nomina i Direttori dei Laboratori del Consorzio e delibera su contratti a termine e borse di studio.


Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno.

Art.9 Il Direttore
Il Direttore del Consorzio è eletto per un triennio dal Consiglio fra i professori ordinari rappresentanti le Università e gli Istituti di Istruzione Universitaria nel Consiglio stesso. In caso di sua assenza od impedimento le funzioni sono esercitate da un Vice-Direttore scelto dal Consiglio nel proprio ambito.
Direttore e Vice-Direttore non sono rieleggibili per più di un triennio consecutivo.
Il Direttore convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, convoca il Comitato Scientifico. Ha la rappresentanza legale del Consorzio e, a tal fine, esegue le deliberazioni del Consiglio e della Giunta; sottoscrive le convenzioni ed i contratti in nome e per conto del Consorzio; assicura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti di esecuzione; sovraintende alle attività e all'amministrazione del Consorzio stesso.
Può delegare ai Direttori dei Laboratori istituiti dal Consorzio la gestione amministrativa dei finanziamenti a loro assegnati.

Art.10 La Giunta
La Giunta è composta dal Direttore e da cinque membri eletti dal Consiglio nel proprio ambito, di cui almeno uno tra i Direttori dei Laboratori del Consorzio. In caso di parità prevale il voto del Direttore. La Giunta resta in carica per un triennio.
La Giunta agisce con potere deliberante su delega del Consiglio entro i limiti stabiliti dal Consiglio stesso.
Predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, inoltre, sentito il parere del Comitato Scientifico, predispone il Programma Triennale delle attività scientifiche del Consorzio.

Art.11 Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico costituisce l'organo di consulenza scientifica del Consorzio.
Esso è composto dal Direttore del Consorzio, da nove membri eletti dal Consiglio e da due membri nominati dalle Istituzioni o Enti pubblici o privati che concorrono con finanziamenti continuativi, nella misura e nei modi stabiliti dal Consiglio.
Dei membri del Comitato Scientifico eletti dal Consiglio, cinque vengono scelti tra i componenti del Consiglio stesso e quattro vengono scelti fra personalità scientifiche esterne al Consiglio, internazionalmente riconosciute come esperti nelle biotecnologie avanzate.
I membri del Comitato Scientifico nominati dalle Istituzioni o Enti che concorrono continuativamente con finanziamenti al funzionamento del Consorzio vengono scelti fra personalità scientifiche esterne
al Consiglio, internazionalmente riconosciute come esperti nelle biotecnologie avanzate.
Il Comitato Scientifico si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno, convocato dal Direttore del Consorzio, o straordinariamente su convocazione del Consiglio.
IL Comitato Scientifico rimane in carica per tre anni.
Esso elabora gli indirizzi generali delle attività scientifiche del Consorzio e formula proposte per il loro sviluppo. Esprime pareri sugli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità del Consorzio e formula una valutazione su!le attività scientifiche svolte nel!'ambito del medesimo.
Il Comitato Scientifico può avvalersi del parere consuntivo di esperti in settori specifici delle biotecnologie.

Art.12 Collegio dei Revisori dei Conti
La revisione della gestione amministrativa-contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio del Revisori dei Conti, nominato per un triennio, con decreto del Ministero del!'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
Il Collegio è composto da tre membri effettivi: un rappresentante della Corte dei Conti, che funge da Presidente, un rappresentante del M.U.R.S.T. ed un rappresentante del Ministero del Tesoro.
Il Collegio può assistere alle riunioni del Consiglio e della Giunta.
Le norme per il funzionamento del Collegio sono stabilite dal Regolamento di Funzionamento degli Organi Statutari.

Art.13 Gestione Finanziaria
L'attività del Consorzio sarà organizzata sulla base dei programmi di attività.
L'esercizio finanziario inizia il 10 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio approva entro il 30 ottobre di ciascun anno il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario successivo predisposto dalla Giunta, contenente tra l'altro il programma delle attività scientifiche. Entro il 30 aprile dell'anno successivo approva il conto consuntivo presentato al Consiglio stesso della Giunta e contenente, tra l'altro, la relazione sulle attività svolte nell'esercizio immediatamente scaduto.
Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono inviati nei quindici giorni successivi al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
Con Regolamento da approvarsi dal Consiglio sono stabilite le norme per l'amministrazione e la contabilità del Consorzio.

Art.14 Durata e Recesso
Il Consorzio ha una durata iniziale di anni 10, che è prorogata automaticamente di anno in anno.
E' ammesso il recesso di ciascuno degli Enti previa disdetta da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.
nel caso di recesso la quota di partecipazione del Socio del Consorzio receduto accresce proporzionalmente quelle degli altri.

Art.15 Scioglimento del Consorzio
Il Consorzio Si può sciogliere per deliberazione presa con il voto favorevole di 3/4 dei consorziati a momento della delibera. Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti agli Enti consorziati.

Art. 16
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di cui agli articoli 11 e segg. del Codice Civile.